Tribunale di sorveglianza
Il Tribunale di Sorveglianza è l'organo competente per le misure alternative, la liberazione anticipata, la revoca o la cessazione di detti benefici, il rinvio della esecuzione della pena e per alcune decisioni in sede di appello sui provvedimenti del magistrato di sorveglianza (ad esempio un detenuto che non ottiene un permesso premio può ricorrere al Tribunale di Sorveglianza contro, la decisione del suo magistrati di Sorveglianza). Il Tribunale di Sorveglianza decide anche sulla concessione o la revoca della libertà condizionale (Art. 682 cpp). Il Tribunale di Sorveglianza è composto da 2 Magistrati di Sorveglianza e da 2 giudici "non togati" esperti (psicologi, psichiatri, criminologi e medici) e decide con udienze "a porte chiuse" (cioè in camera di consiglio). E' d'obbligo in udienza la presenza di un difensore (di fiducia o d'ufficio) e del Pubblico Ministero. Il detenuto non è obbligato a presenziare, ma può farne richiesta. Se il detenuto si trova in luogo esterno al distretto del Tribunale di Sorveglianza, il condannato può chiedere di essere ascoltato dal Magistrato di Sorveglianza del luogo ove si trova ristretto. Sarà cura del Magistrato di Sorveglianza verbalizzare le istanze del detenuto e farle pervenire al Tribunale di Sorveglianza per il giorno della udienza.