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Tossicodipendenza


Qualora una persona tossicodipendente o alcooldipendente sia stata condannata per reati connessi al proprio stato di dipendenza, debba espiare una pena detentiva (anche residua) non superiore a sei anni o a quattro se relativa a reati compresi dall’art. 4 bis (vedi) della legge 354/1975, e intenda sottoporsi a un programma terapeutico di recupero concordato con una unità sociale socio-sanitaria, può chiedere la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva (vedi) come previsto dall’art. 90 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, oppure l’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari secondo quanto previsto dall’art. 94 della stessa legge e dall’art. 47 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario”. La domanda di sospensione della pena detentiva va indirizzata al magistrato di sorveglianza allegando la certificazione dello stato di tossicodipendenza o alcool dipendenza (la quale deve includere anche l’indicazione delle modalità seguite per porre la diagnosi), il programma terapeutico e l’indicazione della struttura socio-sanitaria dove verrà effettuato. Il magistrato può, raccolte le necessarie informazioni, concedere la sospensione oppure no in via provvisoria, e poi, in ogni caso, trasmettere gli atti al Tribunale di sorveglianza per la decisione definitiva, che sarà presa entro quarantacinque giorni. Se il condannato, nei cinque anni successivi alla concessione della sospensione, non commette delitti punibili con la reclusione, vede estinta la sua pena. Con analoghe modalità può essere richiesto al magistrato di sorveglianza l’affidamento in prova in casi particolari. Tra le prescrizioni a cui l’affidato dovrà sottostare, vi saranno le modalità di esecuzione del programma terapeutico. Vi è inoltre la possibilità di richiedere la detenzione domiciliare (art. 47 ter legge 354/1975) (vedi) nel caso che la persona si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi. Merita ricordare che con diversa procedura (non di competenza della magistratura di sorveglianza) possono essere concessi gli arresti domiciliari (vedi) alla persona tossicodipendente o alcooldipendente in custodia cautelare in carcere che abbia in corso un programma terapeutico residenziale di recupero (art. 89 del D.P.R. 9 ottobre 1990). Tale possibilità è esclusa nel caso dei reati previsti dall’art. 4 bis (vedi) e dagli artt. 628 3°c. e 629 2°c. del codice penale (rapina o estorsione, armate o in associazione con altri). Per le persone affette da Aids o da altra malattia particolarmente grave, non compatibile con lo stato di detenzione in carcere, vedi rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena.

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