Spese di giustizia
Sono le spese per il processo e per il mantenimento in carcere, che vengono addebitate al condannato. Possono essere rimesse (cioè eliminate) in caso il condannato si trovi in condizioni economiche disagevoli e abbia mantenuto una condotta corretta (vedi remissione del debito).
La materia è regolata dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”.
Le spese di giustizia non vanno confuse con la pena pecuniaria (vedi), che invece permette di sostituire la detenzione in carcere con il pagamento di una somma di denaro.