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Sospensione condizionale della pena


Se il giudice emette una condanna fino a due anni di reclusione, può sospenderne l’esecuzione. Se per cinque anni (o due in caso di contravvenzione) il condannato, libero, non commetterà altri reati, obbedirà agli obblighi impostigli e non riporterà altre condanne, il reato sarà estinto. In caso contrario la sospensione verrà revocata e la condanna dovrà essere eseguita (in carcere o in misura alternativa). In caso il condannato abbia meno di 18 anni, la sospensione condizionale può essere concessa anche in caso di pene fino a tre anni di reclusione. Se ha tra i 18 e i 21 anni, o ne ha più di 70, la pena detentiva che può essere sospesa non deve superare i due anni e sei mesi. (Artt. 163/168 Codice penale). La sospensione condizionale della pena può essere concessa se il giudice presume che il colpevole non commetterà ulteriori reati, se non vi sono precedenti condanne a pene detentive e se non sono state inflitte misure di sicurezza personale a causa della pericolosità sociale del condannato. La sospensione condizionale è regolata dagli articoli 163-168 del codice penale.

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