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Semilibert


E’ una delle misure alternative alla detenzione (vedi) introdotte con la legge sull’ordinamento penitenziario del 26 luglio 1975 n. 354, che consentono al condannato di scontare fuori dal carcere la pena detentiva, o parte di essa, che gli è stata comminata. Il regime di semilibertà è regolato dagli artt. 48 e seguenti della legge 354/1975, e consiste nella concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori del carcere per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al suo reinserimento sociale. Può essere ammesso alla semilibertà il detenuto che abbia espiato in carcere almeno metà della pena (anche meno di metà se la pena detentiva inflitta non supera i tre anni; due terzi della pena nel caso dei reati di particolare gravità elencati nell’art. 4 bis, 1° comma [vedi] della legge sull’ordinamento penitenziario; due terzi della pena in caso sia stata applicata la recidiva; tre quarti della pena in caso di recidiva per reati di particolare gravità). Il condannato all’ergastolo può usufruire della semilibertà dopo aver espiato venti anni di pena. Al detenuto con pena non superiore ai sei mesi la semilibertà può essere concessa (anche in via provvisoria, in caso di urgenza) qualora non vi siano i requisiti per la concessione di altre misure alternative. Il provvedimento di semilibertà è disposto dal Tribunale di sorveglianza e può essere revocato.

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