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Semidetenzione


E’ una delle sanzioni sostitutive (vedi) di pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, “Depenalizzazione e modifiche al sistema penale”, artt. 53 e seguenti (in particolare art. 55). La semidetenzione può essere concessa dal giudice se la condanna commina un pena detentiva inferiore ai due anni. La semidetenzione comporta l’obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno in appositi istituti o in apposite sezioni degli istituti di pena, situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino. La semidetenzione comporta il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi; la sospensione della patente di guida (a meno che non sia necessaria per lavorare); il ritiro del passaporto e di altri documenti validi per l’espatrio; l’obbligo di presentare a ogni richiesta delle forze dell’ordine l’ordinanza di concessione della semidetenzione, con le relative prescrizioni determinate dal magistrato di sorveglianza.

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