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Sanzioni sostitutive


Le sanzioni sostitutive di pene detentive brevi sono state introdotte dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, “Depenalizzazione e modifiche al sistema penale”, artt. 53 e seguenti. Sono sanzioni che il giudice ha la facoltà di comminare, nella sentenza di condanna, al posto della detenzione, se di breve durata. La sostituzione della pena detentiva può essere chiesta anche dall’imputato o dal pubblico ministero (art. 444 c.p.p.). Il giudice può sostituire una pena inferiore ai due anni di reclusione con la semidetenzione (vedi). Può sostituire una pena inferiore a un anno di detenzione con la libertà controllata (vedi). Può sostituire una pena inferiore ai sei mesi di detenzione con una pena pecuniaria (vedi). Le sanzioni sostitutive non si possono applicare nel caso di particolari reati, previsti dall’art. 60 della legge 689/1981. Il magistrato di sorveglianza ha competenza sulla esecuzione delle misure sostitutive e sulla loro revoca nel caso il condannato non rispetti le prescrizioni assegnate. Non ha la competenza di comminare le sanzioni sostitutive al posto delle pene detentive, competenza questa del giudice della cognizione (il giudice che, attraverso il processo, è chiamato ad accertare i fatti e decidere con sentenza).

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