Riabilitazione
E’ un beneficio di legge (artt. 178 e seguenti del codice penale e art. 683 del codice procedura penale) che ha l’effetto di cancellare completamente gli effetti di una condanna penale. La riabilitazione è concessa dopo che sono decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena è stata scontata (in carcere, o in misura alternativa, o estinta per indulto o altri benefici). Devono decorrere almeno otto anni nel caso di recidiva (art. 99 c.p.) e dieci anni in caso il condannato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Per ottenere la riabilitazione è necessario che il condannato, se è stato sottoposto a misura di sicurezza, ne abbia ottenuto la revoca, e che abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, cioè abbia risarcito il danno provocato. Il risarcimento del danno alle parti offese deve essere documentato, o documentati i tentativi effettuati per compierlo. In caso non vi siano, o non siano rintracciabili, le parti offese, il risarcimento può essere effettuato a beneficio di enti o associazioni socialmente utili, in qualche modo correlabili al danno causato.
Inoltre, per ottenere la riabilitazione è di fondamentale importanza aver mantenuto una buona condotta per tutto il periodo considerato, non solo evitando ovviamente di compiere reati ma anche con un comportamento responsabile e con un impegno in attività socialmente utili.
L’istanza di riabilitazione va presentata al Tribunale di sorveglianza, che decide collegialmente.