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Remissione del debito


Nel caso il condannato o l’internato si trovi in condizioni economiche disagiate e abbia mantenuto una condotta regolare, sia in carcere sia in libertà, può chiedere la remissione del debito, cioè di non pagare le spese di giustizia (vedi), che sono le spese del procedimento giudiziario e del mantenimento in carcere. Solo per le spese del procedimento giudiziario e del mantenimento in carcere può essere chiesta la remissione, non per le pene pecuniarie o altri debiti. La remissione del debito va chiesta al magistrato di sorveglianza. E’ prevista dall’art. 6 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico in materia di spese di giustizia”, che ha sostituito l’art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario”, ed è regolata dall’ art. 106 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario”.

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