Religione
I detenuti e gli internati hanno liberta' di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Negli istituti e' assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico e a ciascun istituto e' addetto almeno un cappellano. Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.