Reclamo
Il “diritto di reclamo” è previsto dall’art. 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”. I detenuti possono rivolgere istanze e reclami, anche in busta chiusa, al direttore dell’istituto, al magistrato di sorveglianza, alle autorità in visita all’istituto, al presidente della Giunta regionale, al Presidente della Repubblica.
In generale, i reclami contro i provvedimenti della direzione del carcere sono esaminati dal magistrato di sorveglianza e i reclami contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza sono esaminati dal Tribunale di sorveglianza. Oltre, vi è il ricorso per cassazione (vedi).
Sono specificatamente elencati dalla legge sull’Ordinamento penitenziario i reclami che i detenuti o gli internati possono presentare contro alcuni specifici provvedimenti della direzione dell’istituto: quelli riguardanti il lavoro all’interno del carcere e gli addebiti disciplinari, che vanno presentati al magistrato di sorveglianza (art. 69 legge 354/1975); quelli riguardanti il regime di sorveglianza particolare in carcere, che devono essere presentati al Tribunale di sorveglianza (art. 14 ter legge 354/1975).
Il detenuto può avanzare reclamo al magistrato di sorveglianza anche ove lamenti la lesione di proprio diritto da parte del’Amministrazione penitenziaria.
Il Tribunale di sorveglianza decide, come giudice di appello, sulle impugnazioni presentate contro le ordinanze dei magistrati di sorveglianza, in particolare contro le decisioni in materia di misure di sicurezza (art. 680 c.p.p.). Decide inoltre in sede di reclamo nei confronti dei provvedimenti adottati dai magistrati di sorveglianza in tema di permessi (art. 30 bis o.p.), liberazione anticipata (art. 69 bis o.p.), espulsione dallo Stato (art. 16 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”). In questi ultimi casi il reclamo va presentato al magistrato di sorveglianza, che ne curerà la trasmissione al Tribunale di sorveglianza.