Rateizzazione della pena pecuniaria
Nel caso di condanna a pena pecuniaria o di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (vedi), qualora si presentino situazioni di insolvenza a causa dell’impossibilità temporanea di effettuare il pagamento, il condannato può chiedere il differimento o la rateizzazione del pagamento (art. 660, 3°c, c.p.p.).
Il magistrato di sorveglianza, valutate le condizioni economiche del condannato, può disporre che la pena pecuniaria sia pagata in non più di trenta rate mensili (art. 133 ter c.p.).
La pena pecuniaria va sempre pagata: può essere convertita in libertà controllata o lavoro sostitutivo ma non può essere rimessa (cioè eliminata).