Permesso premio
Sono regolati dall’art 30 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario”, il quale prevede che il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto di pena, possa concederli ai detenuti che hanno tenuto una condotta regolare e che non siano socialmente pericolosi.
La durata di ciascun permesso non può superare i quindici giorni; complessivamente, possono essere concessi quarantacinque giorni di permesso l’anno.
Possono beneficiare dei permessi premio:
• i condannati con pena non superiore a tre anni;
• i condannati con pena superiore a tre anni dopo aver espiato almeno un quarto della pena (la metà, e comunque non più di dieci anni, nel caso di condannati per reati previsti dall’art. 4 bis)(vedi);
• i condannati all’ergastolo, dopo dieci anni.
Limiti particolari vigono per i recidivi reiterati.
Contro il diniego di concedere un permesso premio, il detenuto può presentare reclamo al Tribunale di sorveglianza.