Permesso di necessit
Sono regolati dall’art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario”, il quale prevede che, nel caso di “imminente pericolo di vita” di un familiare o di un convivente, o – eccezionalmente – per eventi familiari di particolare gravità, ai condannati possa essere concesso il permesso di recarsi a visitare l’infermo, con le cautele previste dal regolamento (generalmente con scorta e piantonamento, effettuati con discrezione da agenti anche in borghese).
La richiesta di permesso “di necessità” va inviata al magistrato di sorveglianza, possibilmente con la documentazione comprovante grado di parentela e gravità della malattia. L’Ufficio di sorveglianza richiede informazioni a conferma di quanto dichiarato nella domanda di permesso, e il magistrato dispone le prescrizioni.
Se la condanna non è ancora definitiva, il permesso non va richiesto al magistrato di sorveglianza ma alle autorità giudiziarie a cui compete il procedimento.
Contro i provvedimenti in materia di permessi è possibile presentare reclamo al Tribunale di Sorveglianza, entro 24 ore dalla comunicazione dell’esito dell’istanza.
Il ritardato rientro in carcere allo scadere del permesso viene punito in via disciplinare. Il mancato rientro configura il reato di evasione (art. 385 c.p.).