Misure di sicurezza
Sono disciplinate dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
Le misure di sicurezza si applicano:
• alle persone considerate socialmente pericolose;
• in caso di commissione di un reato, o di un reato impossibile ai sensi dell’articolo 49 del codice penale, ovvero in caso di accordo o di istigazione a commettere un reato;
• quando si ritiene possano commettere nuovi fatti previsti dalla legge come reato.
Tali misure sono ordinate dal giudice nella sentenza di condanna. Hanno una funzione non solo di contenimento della pericolosità sociale, ma anche rieducativa, vale a dire tendono a favorire il reinserimento dell’individuo nel contesto sociale. Hanno una durata indeterminata: la legge fissa il termine minimo di durata e spetta poi al giudice valutare, alla scadenza del periodo, se la persona è ancora socialmente pericolosa.
Le misure di sicurezza possono essere personali e limitare la libertà individuale (detentive e non detentive) oppure possono essere patrimoniali ed incidere soltanto sul patrimonio del soggetto (cauzione di buona condotta e confisca).
Le misure di sicurezza detentive sono:
• l'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro (per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza);
• il ricovero in una casa di cura e custodia (per i condannati a pena diminuita per infermità psichica o per intossicazione cronica da alcool e sostanze stupefacenti);
• il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (per gli imputati prosciolti per i motivi di cui sopra);
• il ricovero in riformatorio giudiziario per i minori.
La Corte costituzionale (sentenza 324/1998) ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'applicazione anche ai minori del ricovero in ospedale psichiatrico.
Le misure di sicurezza non detentive sono:
• la libertà vigilata (che implica l’obbligo di avere una stabile attività lavorativa o di cercarsene una, obbligo di ritirarsi a casa entro una certa ora);
• il divieto di soggiorno (in uno o più comuni ovvero in una o più province);
• il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;
• l'espulsione dello straniero dallo Stato (vedi).
Il magistrato di sorveglianza sovraintende all’esecuzione delle misure di sicurezza personali; accerta se l’interessato sia persona socialmente pericolosa; emette o revoca le dichiarazioni di tendenza a delinquere e di abitualità o professionalità nel reato. Contro tali provvedimenti possono proporre appello al Tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l’interessato o il difensore (artt. 679 e 680 codice procedura penale).