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Misure cautelari coercitive personali


Possono essere applicate a indagati o imputati per delitti la cui pena massima prevista sia superiore ai tre anni di reclusione, e solo se sussistono pericoli di fuga, o di inquinamento delle prove, o di commissione di nuovi delitti. Le misure cautelari coercitive personali sono: divieto di espatrio, obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari (vedi), custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. Sono regolate dagli artt. 272-286 c.p.p. e, per quanto riguarda l’esecuzione e la durata dei provvedimenti, dagli artt. 291-308 c.p.p.

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