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Misure alternative alla detenzione


Sono misure introdotte con la legge di riforma penitenziaria del 26 luglio 1975 n. 354, la cosiddetta “legge Gozzini”, e consentono al soggetto che ha subito una condanna di scontare, in tutto o in parte, la pena detentiva fuori dal carcere. In questo modo si cerca di facilitare il reinserimento del condannato nella società civile sottraendolo all'ambiente carcerario. Le misure alternative alla detenzione si applicano esclusivamente ai detenuti definitivi (cioè con sentenza non più impugnabile) e sono: l'affidamento in prova al servizio sociale (vedi), la semilibertà (vedi), la detenzione domiciliare (vedi), la liberazione anticipata (vedi). Alcune di queste possono essere disposte in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza, salva la successiva concessione in via definitiva da parte del Tribunale di sorveglianza. Agli stranieri irregolarmente presenti in Italia, condannati e detenuti, è obbligatoriamente applicata – negli ultimi due anni di pena ed in presenza di reati non ostativi – l’espulsione come sanzione alternativa alla detenzione (vedi), come previsto dal 5° comma dell’art. 16 del Testo unico sull’immigrazione (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

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