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Libert controllata


E’ una delle sanzioni sostitutive (vedi) di pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, “Depenalizzazione e modifiche al sistema penale”, artt. 53 e seguenti (in particolare art. 56). La libertà controllata può essere concessa dal giudice se la condanna ha comminato un pena detentiva inferiore a un anno. Un giorno di pena detentiva equivale, per la determinazione della durata della sanzione sostitutiva, a due giorni di libertà controllata. La libertà controllata comporta in ogni caso: il divieto di allontanarsi dal comune di residenza (salvo specifiche autorizzazioni); l’obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno nel locale ufficio di pubblica sicurezza o stazione dei carabinieri; il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi; la sospensione della patente di guida (a meno che non sia necessaria per lavorare); il ritiro del passaporto e di altri documenti validi per l’espatrio; l’obbligo di presentare a ogni richiesta delle forze dell’ordine l’ordinanza di concessione della libertà controllata, con le relative prescrizioni. Il magistrato di sorveglianza può disporre che il libero controllato partecipi a interventi idonei al suo reinserimento sociale.

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