Liberazione condizionale
Può essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato che ha scontato almeno metà della pena inflitta (e almeno trenta mesi), quando la pena residua non supera i cinque anni. Chi è ammesso alla liberazione condizionale trascorre in "libertà vigilata" tutto il periodo di pena che gli rimane da scontare. Se rispetta gli obblighi della libertà vigilata la pena si estingue al termine di questo periodo. -- Il Tribunale di sorveglianza può concedere la liberazione condizionale al condannato (art. 176 c.p. e art. 682 c.p.p.) che ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena, qualora la pena che rimane da scontare sia inferiore a cinque anni. Occorre inoltre che il condannato, nel periodo trascorso in carcere, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento.
La liberazione condizionale viene revocata in caso di altra condanna o di mancato rispetto delle prescrizioni.