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Legge Simeone Saraceni


La legge 27 maggio 1998, n. 165, detta “Legge Simeone-Saraceni”, ha reso più ampia e facile la concessione al condannato delle misure alternative alla detenzione in carcere, nella convinzione che la permanenza in carcere sia utile per certi tipi di condannati, inutile e forse dannosa per altri. E’ stato previsto che ove la sentenza di condanna sia inferiore ai tre anni di reclusione (sei per i tossicodipendenti o alcooldipendenti), il Pubblico Ministero debba sospendere l’esecuzione della pena, consentendo al condannato di richiedere al Tribunale di sorveglianza, entro trenta giorni, le misure alternative alla detenzione. Il Tribunale decide entro trenta giorni, valutando la pericolosità sociale del condannato e le condizioni oggettive (situazione familiare, abitazione adatta, lavoro, ecc.) che rendono applicabile la misura alternativa. Restano esclusi da tale beneficio i condannati per certi delitti (ad esempio quelli previsti dall’art. 4 bis della legge sull’Ordinamento penitenziario), coloro che si trovino in carcere, in custodia cautelare, al momento della sentenza, i recidivi reiterati, ovvero coloro che debbano espiare una pena più lunga, Inoltre la legge ha ampliato le condizioni personali che danno diritto alla concessione della detenzione domiciliare e della semilibertà e ha previsto l’aumento della dotazione di assistenti sociali e operatori dell’amministrazione penitenziaria. Le voci di questo glossario dedicate alla misure alternative tengono conto di quanto previsto dalla legge Simeone-Saraceni.

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