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Lavoro


L'art. 15 dell’ordinamento penitenziario, legge 26 luglio 1975 n. 354, individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all’internato è assicurata un’occupazione lavorativa. L'art. 20 dell’ordinamento penitenziario definisce le principali caratteristiche del lavoro negli istituti penitenziari. E’ obbligatorio per i detenuti condannati e per i sottoposti alla misura di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro. Negli istituti penitenziari deve essere favorita la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi professionali. In questo senso, possono essere stipulati rapporti con aziende pubbliche o con aziende private convenzionate e con l'ente Regione al fine di organizzare negli istituti lavorazioni o corsi di formazione professionale. L'organizzazione di attività lavorative rappresenta, quindi, un obbligo di fare per l'Amministrazione penitenziaria. Non ha carattere afflittivo. Non rappresenta pertanto un inasprimento della pena, ma è considerato una forma di organizzazione necessaria alla vita della comunità carceraria. Carattere che ricalca i contenuti dell'art. 71 delle regole minime Onu ed è confermato dell’articolo 26,1 delle regole penitenziarie europee - adottate con la raccomandazione R 2006 2 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, che considerano il lavoro elemento positivo del trattamento. E’ remunerato. Il compenso è calcolato in base alla quantità e qualità di lavoro prestato, in misura non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali. Sono riconosciute, inoltre, le medesime garanzie assicurative, contributive e previdenziali di quelle previste in un rapporto di lavoro subordinato (art.20, co. 2 ord. penit. art. 76 reg.min.Onu e art. 77 reg. penit. eur.). L’organizzazione e i metodi devono riflettere quelli della società libera: per preparare i detenuti alle normali condizioni del lavoro libero e favorirne il reinserimento sociale (art. 20 ord. penit., art. 72 reg.min. Onu e dall’art. 73 reg. penit. eur.).

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