Gratuito patrocinio
Si tratta di un beneficio previsto dall'articolo 24 della Costituzione che consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice e anche per i procedimenti di sorveglianza, alle persone meno abbienti, non in grado di sostenerne le spese.
Al pagamento delle spese (avvocati, consulenti e investigatori autorizzati) provvede lo Stato.
Il patrocinio a spese dello Stato è regolato dalla Parte terza (artt. 74 – 141) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Gli artt. 76, 77 e 92 stabiliscono il limite di reddito Irpef (risultante dall’ultima dichiarazione) sotto il quale può essere richiesto il patrocinio gratuito. Tale limite si riferisce alla somma dei redditi di tutti i componenti della famiglia del richiedente (a meno che la causa veda il richiedente contro un familiare), è aggiornato ogni due anni e ammonta (ultima revisione al novembre 2012) a 10.766,33 euro, più 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.