Home > glossario carcere e termini utili > Espulsione dello straniero regolarmente in Italia, a pena espiata, come misura di sicurezza

 

Espulsione dello straniero regolarmente in Italia, a pena espiata, come misura di sicurezza


Qualora ne sia accertata la pericolosità sociale, lo straniero (cioè il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea) regolarmente presente sul territorio italiano, condannato per reati relativi alla produzione, al traffico e alla detenzione illegale di sostanze stupefacenti, all’agevolazione dell’uso di dette sostanze o all’istigazione all’uso da parte di un minore, terminata la pena deve essere espulso dallo Stato. Lo prevede l’art. 86 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti”. Il provvedimento di espulsione può essere adottato anche nei confronti dello straniero regolarmente in Italia, condannato per uno degli altri reati previsti dalla stessa legge. L’espulsione dello straniero dal territorio nazionale è ordinata dal giudice anche quando lo straniero è condannato a una pena detentiva superore ai dieci anni (art. 235 c.p.). Tuttavia, tale misura di sicurezza (come tutte le altre) non potrà eseguirsi se non previo riesame della pericolosità sociale da parte del magistrato di sorveglianza in occasione dell’approssimarsi del fine pena.

Leggi le altre voci di Glossario sul carcere




newsletter

Iscriviti per ricevere la nostra newsletter!

Inviamo circa due newsletter al mese.