Home > glossario carcere e termini utili > Dimissione

 

Dimissione


La dimissione dei detenuti e degli internati é eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. Il direttore dell'istituto dà notizia della prevista dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali.?Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta.?I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.

Leggi le altre voci di Glossario sul carcere




newsletter

Iscriviti per ricevere la nostra newsletter!

Inviamo circa due newsletter al mese.