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Colloqui telefonici


Sono regolati dall’art. 39 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”. Il direttore del carcere può autorizzare i condannati a telefonare una volta alla settimana ai congiunti o conviventi (due volte al mese se è applicato l’art. 4 bis – vedi) o, in caso di necessità, a altre persone. La durata del colloquio telefonico, a spese del detenuto, non deve superare i dieci minuti. L’autorizzazione è concessa dal magistrato di sorveglianza qualora il detenuto abbia presentato appello contro una sentenza di condanna (cioè quando la condanna non è definitiva) e può prevedere l’ascolto della telefonata o la sua registrazione, obbligatoria nel caso dei reati previsti dall’art 4 bis. L’autorizzazione deve essere richiesta dal detenuto con istanza scritta, specificando generalità, grado di parentela e numero telefonico della persona con cui intende parlare. Le generalità e il grado di parentela devono essere documentate da apposita certificazione anagrafica; l’utenza telefonica, fissa e non mobile, deve essere comprovata allegando una bolletta-fattura della società che gestisce il servizio di telecomunicazioni. La decisione sulla richiesta deve essere motivata. L’autorizzazione a comunicare per telefono con l’avvocato di fiducia è sempre concessa.

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