Articolo 416 bis CP
Articolo 416 bis del Codice Penale, che prevede e punisce il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Si tratta di un reato che preclude l’accesso a tutti i benefici e le misure alternative alla detenzione, tranne nel caso che il condannato collabori con la giustizia oppure che la sua collaborazione sia impossibile perché tutti i fatti sono già stati accertati.