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Articolo 4 bis OP


Si tratta dell’articolo della legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario” che vieta di concedere benefici a condannati per delitti di particolare gravità. E’ previsto che l’assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dalla legge penitenziaria non possano essere concessi ai condannati per: • delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione; • associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.); • riduzione in schiavitù e tratta di persone (art. 600, 601, 602 c.p.); • sequestro di persona (art. 630 c.p.); • associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi (art. 291 quater D.P.R. 43/1973); • associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990); • qualsiasi delitto commesso al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso; a meno che il condannato abbia collaborato con la giustizia e non vi siano collegamenti con la criminalità organizzata. Solo nel caso in cui non sussistano collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, è previsto che l’assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possano essere concessi ai condannati per: • omicidio (art. 575 c.p.); • reati connessi alla prostituzione e minorile e alla pedo-pornografia; • reati sessuali; • rapina aggravata e estorsione aggravata (art. 628 3°c e 629 2°c c.p.); • contrabbando di tabacchi aggravato (art. 291 ter D.P.R. 43/1973); • produzione, traffico e detenzione illeciti di ingenti quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 73 e 80 2°c D.P.R. 309/1990); • associazione per delinquere realizzata allo scopo di commettere taluni gravi reati (es.: riduzione in schiavitù, tratta di persone, reati sessuali, reati finalizzati all’ingresso illegale di stranieri nel territorio nazionale).

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