Articolo 4 bis OP
Si tratta dell’articolo della legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario” che vieta di concedere benefici a condannati per delitti di particolare gravità.
E’ previsto che l’assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dalla legge penitenziaria non possano essere concessi ai condannati per:
• delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione;
• associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
• riduzione in schiavitù e tratta di persone (art. 600, 601, 602 c.p.);
• sequestro di persona (art. 630 c.p.);
• associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi (art. 291 quater D.P.R. 43/1973);
• associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990);
• qualsiasi delitto commesso al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso;
a meno che il condannato abbia collaborato con la giustizia e non vi siano collegamenti con la criminalità organizzata.
Solo nel caso in cui non sussistano collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, è previsto che l’assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possano essere concessi ai condannati per:
• omicidio (art. 575 c.p.);
• reati connessi alla prostituzione e minorile e alla pedo-pornografia;
• reati sessuali;
• rapina aggravata e estorsione aggravata (art. 628 3°c e 629 2°c c.p.);
• contrabbando di tabacchi aggravato (art. 291 ter D.P.R. 43/1973);
• produzione, traffico e detenzione illeciti di ingenti quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 73 e 80 2°c D.P.R. 309/1990);
• associazione per delinquere realizzata allo scopo di commettere taluni gravi reati (es.: riduzione in schiavitù, tratta di persone, reati sessuali, reati finalizzati all’ingresso illegale di stranieri nel territorio nazionale).