Articolo 21
Articolo 21 dell’Ordinamento Penitenziario. Si chiama anche "lavoro esterno", perché prevede la possibilità che i detenuti escano dal carcere per lavorare, o studiare. È la misura alternativa alla detenzione i cui "termini" maturano più in fretta. -- L’ammissione al lavoro esterno (art. 21 legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario”) è una delle forme di alleggerimento della condizione del detenuto. Di solito è preceduta dall’assegnazione a lavori interni al penitenziario e dalla concessione di permessi premio. Poi è spesso seguita – se il condannato rispetta le prescrizioni impostegli e quando maturano i termini di legge – dalla concessione di una misura alternativa.
Possono essere ammessi al lavoro esterno tutti i detenuti e gli internati. Alcune restrizioni sono previste per i condannati per reati gravi, per alcuni dei quali l’ammissione al lavoro esterno può essere disposta dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena.
L’art. 21 si applica anche nei casi in cui il detenuto o l’internato sia ammesso a frequentare corsi di formazione professionale all’esterno del carcere.