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Arresti domiciliari


E’ una misura cautelare personale coercitiva (vedi). Viene applicata agli indagati o agli imputati al posto della custodia cautelare in carcere (detta anche carcerazione preventiva), nel periodo delle indagini e del procedimento giudiziario. La loro durata massima dipende dalla gravità del reato contestato e dalla fase del procedimento (artt. 284 e 303 c.p.p.). Gli arresti domiciliari come misura cautelare non vanno confusi con la detenzione domiciliare (vedi), che è invece una misura alternativa alla detenzione (vedi) e può essere concessa dal momento in cui sono terminate la fasi del giudizio, cioè a condanna definitiva. Se l’imputato agli arresti domiciliari cautelari viene dichiarato colpevole, con sentenza non più impugnabile, l’ordine di carcerazione può essere sospeso e il condannato può essere lasciato a scontare la pena agli arresti domiciliari, dove già si trova (art. 656, c. 10, c.p.p.). Al momento in cui la sentenza diviene definitiva, gli atti passano al Tribunale di sorveglianza, che provvederà all’eventuale applicazione di una delle misure alternative alla detenzione, per esempio la detenzione domiciliare. Contestualmente l’interessato passa sotto la giurisdizione del magistrato di sorveglianza che amministrerà le prescrizioni a cui deve attenersi e approverà o meno le sue richieste.

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