Corte di cassazione - Sezione I - Sentenza 22 agosto 2018 n. 20952. L'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, in virtù del quale il giudice dichiara estinta la pena detentiva e ogni altro effetto penale, non riguarda le pene interdittive accessorie. Il condannato per concussione resta dunque cancellato dalle liste elettorali.
La Corte di cassazione, con la sentenza 20952 respinge la tesi del ricorrente, condannato per concussione e dunque interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, con conseguente cancellazione dagli liste degli elettori. L'uomo aveva chiesto alla commissione elettorale del Comune di essere reinserito nelle liste in seguito all'esito positivo della prova. Una circostanza che aveva indotto il giudice di sorveglianza ad ordinare l'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale.
Non essendosi la commissione ritenuta competente a decidere, era scattato il ricorso alla Corte d'Appello che aveva respinto la domanda. La Corte territoriale aveva precisato che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici non ha un effetto tale da ledere il diritto del cittadino di partecipare alla vita pubblica, senza una giustificazione legittima e proporzionata. La misura è, infatti, collegata alla valutazione della gravità del fatto, oltre che al tipo di illecito commesso, alle circostanze e alla personalità del condannato. In più non si tratta di un provvedimento non definitivo, visto che può essere rimosso attraverso la riabilitazione.
Per finire, e l'argomento è dirimente, la Corte d'Appello ha precisato che l'estinzione della pena detentiva in conseguenza del superamento dell'affidamento in prova, non fa venire meno l'interdizione dai pubblici uffici.
E la cassazione è d'accordo. La Suprema corte ricorda che la perdita del diritto di voto, decisa nei confronti del condannato interdetto è conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, perché la legislazione italiana lega il provvedimento alla gravità dei reati: la misura non ha dunque un carattere generale né è applicata in modo indiscriminato.
La Cassazione è consapevole di un precedente di legittimità (sentenza 52551/2014) con il quale i giudici, muovendosi sulla scia di una sentenza delle Sezioni unite, hanno affermato che l'esito positivo dell'affidamento in prova determina l'automatica estinzione delle pene accessorie, definite dall'articolo 20 del Codice penale "effetti penali" della condanna.
Una posizione che la Cassazione non condivide. E smonta la conclusione raggiunta ricordando che lo stesso legislatore ha fatto chiarezza sul punto riformulando la norma del testo ora in vigore, affermando che "L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale".
L'aggiunta della locuzione "detentiva" assente nel testo precedente dell'ordinamento penitenziario (articolo 47, comma 12) rende chiara la ratio dell'intervento. È dunque ora espressamente stabilito che l'effetto è limitato alla pena detentiva e lascia fuori sia la pecuniaria, a meno che non ci sia disagio economico, sia le pene accessorie, riguardo alle quali manca anche una "via" di salvezza.
Il Sole 24 Ore