La Corte Costituzionale si pronuncerà sulla legittimità dell''ergastolo ostativo: udienza fissata per il 22 ottobre prossimo
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La Corte Costituzionale si pronuncerà sulla legittimità dell''ergastolo ostativo: udienza fissata per il 22 ottobre prossimo  

05/06/2019 


Sarà una udienza storica quella che è fissata per il 22 ottobre 2019, alle ore 9.30, presso il palazzo della Consulta. Si discuterà nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 bis comma 1 della legge 354/1975, l’articolo dell’ordinamento penitenziario che prevede la preclusione all’accesso dei benefici per i detenuti all'ergastolo ostativo, coloro cioè che non hanno collaborato con la Giustizia.

Nel novembre 2018 era stata la Cassazione a sollevare una questione di incostituzionalità sul 4bis comma 1, l'articolo dell'ordinamento penitenziario che vieta la concessione dei benefici ai condannati per taluni reati, se non in presenza della collaborazione ai sensi dell'art. 58 ter, quando non sia impossibile o inesigibile. In questo caso specifico parliamo del divieto del permesso premio nei confronti di un ergastolano ostativo condannato per il 416 bis, l'associazione di tipo mafioso.

In questo caso specifico parliamo del divieto del permesso premio nei confronti di un ergastolano ostativo condannato per il 416 bis, l’associazione di tipo mafioso. La questione è unica, perché in sostanza il permesso (come recita il comma 1 del 4 bis) può essere concesso solo con la collaborazione.

Parliamo dell’ordinanza della Cassazione relativa all’ergastolano Sebastiano Cannizzaro (come riferisce Il Dubbio), assistito dall’avvocato Valerio Vianello Accorretti, che accoglie quasi totalmente la questione del ricorrente, ovvero la sospetta incostituzionalità dell’art. 4 bis per violazione degli art. 27, comma 3 e 117 Cost., in relazione all’art. 3 Cedu. Ad opinione del ricorrente la preclusione assoluta stabilita dalla norma censurata «si pone in contrasto con la funzione rieducativa della pena, costituzionalmente garantita, sia perché impedisce il raggiungimento delle finalità riabilitative proprie del trattamento penitenziario, sia perché appare disarmonica rispetto ai principi affermati dall’art. 3 Cedu».

La Corte costituzionale, quindi, il 22 ottobre, dovrà decidere se disinnescare almeno parzialmente il meccanismo di preclusione all’accesso dei benefici di cui all’art. 4 bis. Parzialmente, perché il quesito rimesso alla Consulta riguarda solo i condannati all’ergastolo ostativo per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c. p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che richiedono la concessione di un permesso premio nonostante la mancanza di una condotta di collaborazione con la giustizia di cui all’art. 58 ter dell’ordinamento penitenziario.

Oltre all’avvocato Valerio Vianello, che rappresenterà l’ergastolano Cannizzaro, fra le parti ammesse a partecipare all’udienza vi è anche l’associazione, costituente del Partito Radicale, Nessuno Tocchi Caino che, nell’ambito di un progetto teso a sensibilizzare l’opinione pubblica sul carattere crudele, inumano e degradante dell’ergastolo ostativo, ha presentato alla Consulta un intervento amicus curiae.

Collaborazione inesigibile ed ergastolo ostativo: Cassazione solleva questione di incostituzionalità sull''articolo 4-bis dell''ordinamento penitenziario