In quali casi spetta ai detenuti l'indennità di disoccupazione Naspi? Lo spiega l'Inps nel messaggio 909 dello scorso 5 marzo. Sostanzialmente, l'indennità non spetta - nei periodi di inattività - se il detenuto svolge l'attività lavorativa retribuita all’interno della struttura ed alle dipendenze della stessa. Verrà invece corrisposta l'indennità di disoccupazione da licenziamento nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia svolto con datori di lavoro diversi dall’amministrazione penitenziaria.
Gli istituti penitenziari - spiega ancora l'Inps - sono comunque tenuti al versamento della contribuzione contro la disoccupazione per i detenuti che svolgono attività alle loro dipendenze; questa contribuzione sarà utilizzata nel caso di cessazione involontaria da un rapporto di lavoro con datori di lavoro diversi dall’Istituto penitenziario ai fini della prestazione di disoccupazione Naspi, qualora rientrante nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. I detenuti che già godevano del diritto all’indennità di disoccupazione prima che iniziasse lo stato di detenzione continuano ad averne diritto, a meno che non ci sia stata la revoca giudiziale della prestazione.
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