Ergastolo ostativo: Tribunale di sorveglianza di Perugia concede la liberazione condizionale a Carmelo Musumeci
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Ergastolo ostativo: Tribunale di sorveglianza di Perugia concede la liberazione condizionale a Carmelo Musumeci  

17/08/2018 


Provvedimento storico del Tribunale di Sorveglianza di Perugia. Carmelo Musumeci, in carcere dal 1991 per reati di criminalità organizzata, ha ottenuto la liberazione condizionale.

Era uno di quei reclusi per i quali il fine pena è fissato al 31 dicembre 9.999. Ergastolo ostativo, si chiama tecnicamente: il termine della detenzione coincide con la durata della vita, essendo negato l'accesso a benefici e misure alternative al carcere. Invece, Carmelo Musumeci, in carcere dall'ottobre del 1991 per reati di criminalità organizzata e da anni voce degli "uomini ombra", è stato scarcerato.

La storica decisione è stata adottata dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia, che ha concesso all'ergastolano la liberazione condizionale. "L'altro ieri ho ricevuto una di quelle telefonate che ti cambiano la vita", scrive Musumeci sul suo profilo Facebook. "Il numero era quello del carcere di Perugia. Mi avvisano di rientrare in carcere perché devo essere scarcerato". Musumeci, già da quasi due anni in regime di semilibertà, non dovrà far rientro dietro le sbarre.

L'ex boss della Versilia, 63 anni, entrato in carcere con la licenza elementare ne esce con due lauree, una in Giurisprudenza e una in Sociologia. "Non mi risultano altre casi di liberazione condizionale concessi a ergastolani ostativi", spiega Maria Brucale, avvocato ed esponente dell'associazione Nessuno tocchi Caino. "Musumeci godeva già della semilibertà da due anni, dopo che i giudici avevano riconosciuto l'inesigibilità della collaborazione. È una notizia meravigliosa, un grido di speranza nel buio".

La legge italiana prevede che chi è condannato all'ergastolo possa avere accesso a una serie di benefici, come il regime di semilibertà e la libertà condizionale, godere di permessi e, una volta trascorsi 26 anni di detenzione, essere ammesso alla liberazione condizionale.

Non così di regola per l'ergastolano ostativo, che non ha diritto a benefici penitenziari in assenza di una "condotta collaborante" con la giustizia, tranne nei rari casi in cui venga riconosciuta la cosiddetta "inesigibilità della collaborazione". La Corte costituzionale ha stabilito infatti che i benefici non possono essere negati se risulta impossibile un'ulteriore collaborazione con la giustizia o se è stato raggiunto un sufficiente grado di rieducazione.

Musumeci, autore di L'urlo di un uomo ombra e di altri libri sul tema del fine pena, nel periodo di semilibertà lavorava di giorno in una casa famiglia di don Oreste Benzi. Nei giorni scorsi aveva pubblicato sul suo blog una lettera rivolta al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

"Il carcere ti lascia la vita, ma ti divora la mente, il cuore, l'anima e gli affetti che fuori ti sono rimasti. E quelli che riescono a sopravvivere, una volta fuori, saranno peggio di quando sono entrati", scriveva Musumeci. "Non si può educare una persona tenendola all'inferno per decenni senza dirle quando finirà la sua pena. Lasciandola in questa situazione di sospensione e d'inerzia la si distrugge e dopo un simile trattamento anche il peggior assassino si sentirà innocente".

La Repubblica