La reclusione è la pena prevista per chi commette un reato: il condannato è destinato ad essere rinchiuso in carcere, salvo il ricorrere di alcune circostanze (sospensione condizionale della pena, affidamento in prova, ecc.) che mettono il reo al riparo dalla prigione. Finito al fresco, il detenuto conserva comunque dei diritti precisi previsti dalla legge: si pensi al diritto al colloquio con i parenti, a coltivare un interesse culturale o professionale, a tenere la corrispondenza, ecc. In alcuni casi, però, sia a causa della condotta tenuta in cella dal detenuto che per via del reato per cui è stato condannato, la legge consente di derogare alle normali regole penitenziarie e di applicare un regime carcerario più severo, caratterizzato da restrizioni ulteriori rispetto a quelle ordinarie. Con questo articolo parleremo proprio di questo: vedremo cos’è e quando si applica il carcere duro.
Indice
• 1 Carcere: cosa dice la legge?
• 2 Carcere: quali sono i diritti dei detenuti?
• 3 Carcere duro: cos’è il 41-bis?
• 4 Carcere duro: in cosa consiste?
• 5 Carcere duro: come fare reclamo?
Carcere: cosa dice la legge?
Come anticipato, chi commette un reato ed è riconosciuto colpevole viene condannato ad una pena detentiva della durata stabilita dal giudice, in ossequio ovviamente a quanto previsto dalla legge. Ad esempio, secondo il codice penale chi ruba rischia il carcere da sei mesi a tre anni: sarà poi il giudice a stabilire, all’interno di questo intervallo di tempo, qual è la misura più adatta per il condannato, tenuto conto di ogni altra circostanza (gravità del fatto, stato di incensuratezza del reo, ecc.).
Ovviamente, dopo la prima condanna l’imputato può fare appello e, infine, andare in Cassazione. Se al termine di questo lungo percorso fatto di impugnazioni e di diversi gradi di giudizio il reo dovesse essere condannato in via definitiva, allora per lui scatta definitivamente il carcere. A questo punto, la sentenza viene eseguita e il condannato portato nell’istituto di detenzione.
Ma il penitenziario è abitato solamente in parte da persone condannate a pena definitiva: una buona fetta della popolazione carceraria, infatti, è composta da imputati ancora in attesa di giudizio. Com’è possibile? Molto semplice: la legge prevede il carcere non soltanto come pena finale, ma anche come misura cautelare per individui che, a causa della loro pericolosità, della possibilità che fuggano o del reato di cui sono accusati, l’autorità giudiziaria ritiene che debbano essere ristretti nelle more del procedimento penale. In questa evenienza, l’imputato che si trovi in carcere solamente in via cautelare può comunque calcolare i giorni trascorsi in gattabuia come parte integrante della futura (ed eventuale) condanna. Facciamo un esempio. Se Tizio ha trascorso un anno di custodia cautelare in carcere e, al termine del processo a suo carico, viene condannato a tre anni, la pena restante da scontare sarà di due anni, poiché dai tre totali viene sottratto il tempo già trascorso prima della sentenza (in legalese si parla di “calcolo del presofferto”).
Carcere: quali sono i diritti dei detenuti?
Durante lo stato di detenzione i reclusi godono comunque di alcuni diritti; non si dimentichi, infatti, che secondo la Costituzione la pena deve tendere alla rieducazione del condannato [2]. Per tale ragione, il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.
Proprio in ragione di tali principi, il condannato è costretto ad espiare la pena comminatagli dal giudice, con la possibilità, però, di godere di alcuni benefici: ad esempio, con la liberazione anticipata il detenuto che abbia dato prova di buona condotta gode di uno sconto di pena pari a 45 giorni per ogni semestre di detenzione [2]. Questo significa che, dopo un anno di carcere, al condannato ne verranno “abbonati” altri novanta (45 per due semestri).
Al di là di questo trattamento premiale e di altri simili, volti a combattere il sovraffollamento carcerario, a tutti i detenuti è assicurato il godimento di alcuni diritti minimi. Ad esempio, la legge dice che ad ogni detenuto è assicurato di permanere almeno per due ore al giorno all’aria aperta; tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un’ora al giorno soltanto per motivi eccezionali [3]. Ancora, negli istituti penitenziari sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune. Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici [4].
Ai fini del trattamento rieducativo, al detenuto è assicurato il lavoro. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell’autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica [5]. I detenuti sono altresì autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all’esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.
Fondamentale, poi, è il mantenimento dei rapporti con il mondo esterno. A tal proposito, i colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari. L’amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza. Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento [6].
Si ricordi, infine, che è fatto assolutamente divieto agli agenti che si trovano in carcere di utilizzare la forza nei confronti dei detenuti, a meno che questo non sia strettamente necessario per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti. Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L’uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario. Gli agenti in servizio nell’interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore [7].
Carcere duro: cos’è il 41-bis?
Ci sono casi in cui i normali diritti attribuiti dalla legge ai detenuti vengono sospesi. Chi non ha mai sentito parlare del carcere duro e del 41-bis? Ecco: il riferimento è proprio alle particolari forme di detenzione cui è sottoposto colui che, per ragioni che vedremo di qui ad un istante, non può più godere delle normali condizioni penitenziarie.
L’art. 41-bis della legge sull’ordinamento penitenziario si occupa, appunto, del carcere duro. Ne esistono due forme: la prima, più rara, riguarda l’applicazione del carcere duro ad un intero istituto di reclusione; la secondo, invece, l’imposizione del trattamento più severo solamente a detenuti specificamente individuati.
Secondo l’art. 41-bis della legge sull’ordinamento penitenziario, in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell’istituto interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l’ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto. In questo caso, quindi, il Ministro della giustizia interviene direttamente ad imporre il carcere duro ad un intero penitenziario, in casi estremi di eccezionalità ed urgenza.
Molto più diffusa è l’applicazione del carcere duro ai singoli detenuti. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia ha la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei singoli detenutio internati per taluni particolari delitti (violenza sessuale di gruppo, pedofilia, associazione di stampo mafioso, ecc.) o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l’associazione.
Il provvedimento è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l’ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente, e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell’ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile per periodi di due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto [8].
Carcere duro: in cosa consiste?
Abbiamo visto quali sono le condizioni di applicabilità del carcere duro. Vediamo ora in cosa consiste, praticamente, il trattamento previsto dall’art. 41-bis. In teoria, i detenuti sottoposti a questo regime speciale di detenzione dovrebbero essere ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari e, solo in assenza di questa possibilità, all’interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell’istituto, custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. Ad ogni modo, il carcere duroprevede:
• l’adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate (cosiddetto isolamento);
• la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto ovvero, per coloro che sono ancora imputati, dall’autorità giudiziaria competente. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente. Solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati, dall’autorità giudiziaria competente, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono in ogni caso video-registrati. Queste disposizioni non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari;
• la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno;
• l’esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
• la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;
• la limitazione della permanenza all’aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di un’ora. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l’assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi.
Carcere duro: come fare reclamo?
Come detto, il carcere duro è previsto per interi istituti penitenziari ovvero, come avviene più frequentemente, per singoli detenuti per i quali ci sia il sospetto che essi siano legati ad associazioni criminali. In quest’ultimo caso, il detenuto o l’internato nei confronti del quale è stato disposto il carcere duro, anche a mezzo del proprio difensore, può proporre reclamoavverso il decreto del Ministro della giustizia. Il reclamo deve essere presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è sempre competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento.
Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo, decide in camera di consiglio. Il detenuto, l’internato o il difensore possono propone, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale che conferma l’applicazione del carcere duro. Se, invece, il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, deve evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo.
note
[1] Art. 27 Cost.
[2] Art. 54, legge n. 354 del 26.07.1975 (legge sull’ordinamento penitenziario).
[3] Art. 10, legge ord. pen.
[4] Art. 12, legge ord. pen.
[5] Art. 15, legge ord. pen.
[6] Art. 18, legge ord. pen.
[7] Art. 41, legge ord. pen.
[8] Art. 41-bis, legge ord. pen.
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