Cassazione penale, sezione III, sentenza 1 marzo 2019, n. 8975. Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato, in riforma dell'ordinanza della Corte di appello, la Corte di Cassazione (sentenza 1 marzo 2019, n. 8975) - nell'accogliere la tesi del Procuratore Generale, che aveva impugnato la ordinanza, secondo cui erroneamente era stata sostituita la misura, atteso che la Polizia giudiziaria, quindi, aveva impiegato una particolare accuratezza nel controllo, al contrario di quanto aveva sostenuto il Tribunale nell'ordinanza impugnata - ha diversamente affermato che il detenuto agli arresti domiciliari deve porre in essere tutte le cautele necessarie affinché gli strumenti che consentono di effettuare i controlli della polizia giudiziaria, come il campanello e il citofono dell'abitazione in cui è ristretto, siano sempre efficienti, essendo la sua posizione equiparata a quella di chi si trova in carcere, con la conseguenza che è ragionevole desumere la prova della trasgressione della misura da parte di chi non si rende contattabile mediante l'uso di tali apparecchi.
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