Liberazione anticipata
Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione è concessa una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.
La liberazione anticipata viene richiesta dal condannato e concessa dal magistrato di sorveglianza qualora ve ne siano i presupposti (la partecipazione all’opera di rieducazione, che presuppone la regolarità della condotta).
Si tratta di un riconoscimento dell’impegno del condannato, non propriamente di una misura alternativa alla detenzione, sebbene l’art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, che regola la liberazione anticipata, si trovi all’interno del Capo VI “Misure alternative alla detenzione”.
Anche gli affidati in prova al servizio sociale (vedi affidamento in prova al servizio sociale) e gli affidati in casi particolari (vedi tossicodipendenza) possono ottenere questo beneficio quando diano prova di un loro concreto recupero sociale.